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  • Il condomino è legittimato ad agire contro l'impresa incaricata dall'amministratore

    I singoli condomini sono legittimati ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno “riflesso” cagionato alla propria abitazione da una azienda incaricata dall’amministratore di rifare la facciata “in conseguenza della imperita esecuzione delle opere oggetto del contratto”. Lo ha stabilito il tribunale di Novara con la sentenza 16 giugno 2011 n. 493.

    Secondo il giudice la legittimazione ad agire sussiste “in considerazione del fatto che il contratto stipulato dall’amministratore, in qualità di mandatario con rappresentanza dei condomini produce i propri effetti direttamente nei confronti dei condomini e del fatto che gli attori agiscono, anche in via contrattuale, per ottenere il solo risarcimento dei danni riflessi cagionati solo ai medesimi dalla convenuta contraente, che asseritamente non avrebbe esattamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, sotto il profilo delle modalità esecutive prescelte”.

    Nel merito la parte attrice “allega che l’improprio ed inadeguato utilizzo di tecniche esecutive comportanti vibrazioni avrebbe determinato il distacco di piastrelle all’interno del proprio appartamento”, fornendo prova per testimoni della concomitanza dell’evento. E siccome la consulenza tecnica “non è stata in grado di far luce sulle cause del distacco delle piastrelle, che sono rimaste ignote”, e l’impresa non ha fornito la prova che il distacco non fosse “in alcun modo riconducibile alle modalità esecutive di rifacimento della facciata”, il tribunale ha condannato l’impresa al risarcimento del danno.

    http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/responsabilita/sentenzeDelGiorno/2011/06/il-condomino-e-legittimato-ad-agire-contro-l-impresa-incaricata-dall-amministratore.html

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